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TITOLO I
Definizione, principi e finalità.
Art. 1 – Definizione.
1. L’Unione Generale del Lavoro (di seguito denominata UGL) è una
organizzazione sindacale che riconosce la sua unità come valore
imprescindibile. 2. Essa, dunque, pur articolandosi in strutture territoriali e di categoria,
è una associazione sindacale che perseguendo scopi di natura generale
riconosce le peculiarità di ciascuna categoria e territorio ma rinuncia ad
ogni tipo di rivendicazione esclusivamente settoriale. 3. Il suo ordinamento garantisce i più ampi spazi di democrazia interna e la
libera circolazione delle idee e la loro espressione, nel pieno rispetto per
le convinzioni politiche, religiose e filosofiche di ognuno. 4. L’UGL associa lavoratrici e lavoratori attive/i e pensionate/i sia "etero"
che "auto" diretti, con la pregiudiziale inderogabile di non poter
costituire in nessun caso datore di lavoro o controparte datoriale. 5. L’UGL promuove la costituzione di associazioni di autotutela e di
solidarietà, fra particolari categorie di lavoratori o persone disagiate, e
ne supporta l’azione contro ogni forma di esclusione sociale. 6. L’adesione all’UGL è volontaria e comporta esclusivamente l’accettazione
dei principi contenuti nel presente Statuto. 7. L’UGL a sua volta, per il perseguimento delle proprie finalità, può
decidere l’affiliazione ad organizzazioni sindacali sovranazionali, aventi
ordinamenti non in contrasto con il presente Statuto. 8. L’UGL ha sede in Roma.
Art.
2 - Principi e finalità.
1. Nell’attuale fase evolutiva dei modelli di produzione l’UGL ribadisce la
centralità insopprimibile dell’organizzazione sindacale per il
raggiungimento di ogni conquista del lavoro e per la trasformazione sociale
dell’economia. 2. L’UGL pur costituendo un autonomo centro di iniziative politiche è una
organizzazione apartitica. In tale quadro essa svolge la propria azione
programmatica e propositiva in maniera del tutto autonoma da ogni forza
politica, con le quali non rinuncia ad avere qualsiasi tipo di confronto nel
rispetto dei rispettivi ruoli e delle diverse modalità di azione. 3. Gli orientamenti programmatici e l’azione sindacale, pur slegati da
qualsiasi strutturazione ideologica, non prescindono, tuttavia, dalla realtà
storica della comunità nazionale, e delle comunità sovranazionali alla quale
appartiene. 4. L’UGL, perciò, è impegnata per una sempre più coordinata ed incisiva
presenza delle organizzazioni sindacali sovranazionali nei processi
decisionali di carattere economico e sociale delle istituzioni dell’Unione
Europea. 5. L’UGL, così, riafferma, la propria convinta adesione agli ideali
europeisti, individuando come precipuo impegno il raggiungimento di una
Unione delle comunità e non solo delle economie. La visione di una Europa
più decisamente impegnata nella difesa delle categorie più deboli e della
coesione sociale degli stati membri è confermata come patrimonio culturale e
linea di azione sindacale dell’UGL. 6. Le finalità che l’Unione Generale del Lavoro si propone di perseguire si
fondano innanzitutto sul superamento definitivo della concezione di classe
sociale e sulle conseguenze ideologiche che essa comporta. 7. Il raggiungimento di un compiuto sistema di corresponsabilizzazione nelle
scelte di impresa, costituisce, dunque, piano essenziale di azione sindacale
per l’UGL. Essa si impegna, pertanto, per il superamento dell’attuale forma
di organizzazione dei fattori produttivi, per una più concreta presenza
delle rappresentanze dei lavoratori all’interno dei percorsi decisionali
dell’impresa. In questo quadro l’azione formativa sindacale, e la proposta
di modifiche legislative all’attuale impianto del diritto societario,
rappresentano due importanti canali di intervento dell’UGL. 8. L’UGL, riconoscendo la centralità e la dignità della persona, in ogni
circostanza ed in ogni momento della sua vita, individua nelle forme e negli
strumenti di una moderna socialità dello Stato, una delle fondamentali
conquiste del sindacato. 9. Lo Stato Sociale, pur attraverso una organica riformulazione dei suoi
obiettivi e strumenti, rimane, pertanto, un mezzo efficace per garantire ed
attuare la solidarietà fra le categorie di lavoratori, attivi e pensionati,
e combattere ogni forma di esclusione sociale soprattutto in riferimento ai
disoccupati, ai giovani in cerca di prima occupazione, agli anziani
disagiati, ai portatori di handicap. 10. L’UGL, in tale ottica, ribadisce la propria opzione verso una politica
del lavoro non sessista, in grado di agevolare e promuovere le pari
opportunità per ogni donna, anche all’interno della propria organizzazione
gerarchica. 11. La UGL è, inoltre, impegnata a promuovere l’applicazione dei diritti
economici e sociali dei lavoratori immigrati. 12. L’UGL nasce e si sviluppa nell’ambito del più ampio movimento per la
ricomposizione della frammentazione della rappresentanza sindacale e la
riaffermazione concreta ed operativa dell’unità del mondo del lavoro. 13. L’UGL, pertanto, è impegnata in ogni sua articolazione territoriale e di
categoria, per l’individuazione in ogni sede di adeguate strutture e forme
per una sempre più stretta collaborazione ed intesa tra le forze organizzate
dei lavoratori. 14. L’unità del mondo del lavoro garantisce ed esalta la possibilità di
diverse forme di aggregazione dei lavoratori, in un ambito che è
propriamente pluralista contro ogni forma di monopolio della rappresentanza
sindacale. 15. L’UGL, riconoscendo la validità dei Principi Fondamentali e della Parte
Prima della Costituzione della Repubblica Italiana, si impegna per la loro
reale applicazione. 16. L’UGL ricomprende tra le proprie finalità la costituzione ed il
coordinamento di Associazioni, Enti e Società, strumentali al perseguimento
dei propri scopi, per la difesa ed il patrocinio dei diritti di ogni
cittadino (lavoratore, pensionato, non occupato professionalmente) ed il
miglioramento delle sue condizioni di vita professionale, sociale ed umana.
TITOLO II Norme Generali
Art. 3 - Diritti ed impegni degli associati. 1. Coloro che intendono associarsi alla Unione Generale del Lavoro debbono
inoltrare domanda alla Segreteria Confederale, per il tramite delle Unioni
Territoriali del Lavoro o delle Federazioni di categoria, dichiarando di
accettare i principi e le finalità dell’UGL e impegnandosi ad osservarne lo
Statuto. 2. Il solo documento che comprova l'associazione alla UGL è la tessera
confederale. 3. L’associato che intende recedere dall'associazione deve darne formale
comunicazione. 4. Tutti gli associati partecipano con piena eguaglianza di diritti alla
elezione degli organi direttivi e statutari ed alla formazione delle
deliberazioni degli organi collegiali di cui sono componenti. Il voto è
personale nei congressi di primo grado, e attraverso deleghe nei congressi
di grado superiore ed in quello confederale. 5. E garantito il pluralismo di opinioni in armonia con i principi e le
finalità dell’UGL. 6. Tutti gli associati hanno diritto di esercitare la più ampia dialettica
sindacale.
Art. 4 - Cariche statutarie.
1. Tutte le cariche sociali sono elettive. 2. Hanno diritto al voto, in tutti i gradi della organizzazione, gli
associati all’UGL, muniti della tessera confederale ed in regola con i
pagamenti dei contributi associativi. 3. Tutte le cariche statutarie ricoperte negli organi e nelle strutture
dell'organizzazione sono gratuite.
Art.
5 – Incompatibilità.
1. La carica di Segretario Generale, di Presidente Confederale, di
Segretario Confederale; di Segretario responsabile di Federazione o
Sindacato nazionale di categoria; di segretario Responsabile di Unione
Territoriale e Regionale; di Presidente degli Enti di diretta emanazione
confederale; di legale rappresentante e/o amministratore (fatta eccezione
per i semplici componenti di Consigli di amministrazione e/o di gestione
senza deleghe operative) delle società di capitali le cui quote od azioni
siano possedute, per un valore dei diritti di voto superiore al 50%,
direttamente dalla Confederazione; di dirigente responsabile apicale
(comunque denominato) delle Associazioni od Enti collaterali costituite
dalla confederazione sono incompatibili con: a) mandati di parlamentare
europeo e nazionale; b) incarichi di responsabilità esecutiva - nazionali,
regionali e provinciali - in partiti politici; c) candidature alle assemblee
legislative europee e nazionali. 2. La Segreteria Confederale, a richiesta dell’interessato, può deliberare
deroghe temporanee relativamente alle ipotesi di cui alla lettera c) del
precedente comma. 3. Verificandosi le ipotesi di cui sopra, i dirigenti sindacali decadono
dall’incarico e vengono sostituiti da nuovi responsabili che debbono essere
eletti con un procedimento congressuale salvo quanto previsto dal comma
successivo. 4. Nel caso in cui la situazione di incompatibilità si verifichi entro due
anni dalla celebrazione dell’ultimo congresso, i dirigenti sindacali
decaduti vengono sostituiti, entro tre mesi dal verificarsi della situazione
di incompatibilità, secondo l’articolazione interessata, da Segretari
Responsabili eletti dal Consiglio Direttivo della Unione territoriale o
dalla Giunta della Federazione o Sindacato nazionale di categoria. 5. Nel caso di inerzia da parte degli organi competenti della Federazione o
Sindacato nazionale di categoria, o della Unione Territoriale o regionale,
la Segreteria Confederale è autorizzata a porre in essere tutte le
iniziative per l’applicazione della norma statutaria.
Art.
6 - Incompatibilità funzionali e limiti di età. 1. La carica di Segretario Generale, di Presidente Confederale, di
Segretario Confederale, di Segretario responsabile di Federazione o
Sindacato nazionale di categoria, di Unione Territoriale e Regionale sono
incompatibili tra loro e con le seguenti altre cariche: a) presidente degli
Enti di diretta emanazione confederale; b) legale rappresentante e/o
amministratore (fatta eccezione per i semplici componenti di Consigli di
amministrazione e/o di gestione senza deleghe operative) delle società di
capitali le cui quote od azioni siano possedute, per un valore dei diritti
di voto superiore al 50%, direttamente dalla Confederazione; c) dirigente
responsabile apicale (comunque denominato) delle Associazioni collaterali
costituite dalla confederazione o che in ogni caso con essa abbiano accordi
associativi o patti di affiliazione anche secondari. 2. Per favorire la rotazione di responsabilità organizzative anche
orizzontali, il Segretario generale, il Presidente, i Segretari confederali,
i Responsabili di Unioni territoriali e regionali, i Segretari di
Federazioni o Sindacati nazionali, i Presidenti di Enti di diretta
emanazione confederale,i dirigenti responsabili apicali (comunque
denominati) delle Associazione collaterali costituite dalla Confederazione
possono essere riconfermati, nella stessa struttura., per non più di tre
mandati congressuali e comunque non oltre dodici anni. 3. I legali rappresentanti e/o gli amministratori (fatta eccezione per i
semplici componenti di Consigli di amministrazione e/o di gestione senza
deleghe operative) delle società di capitali le cui quote od azioni siano
possedute, per un valore dei diritti di voto superiore al 50%, direttamente
dalla Confederazione possono essere riconfermati nell’incarico non oltre 6
anni nella stessa società. 4. Il raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età costituisce causa di
decadenza dalla carica di Segretario responsabile di Unione territoriale e
regionale e di Federazione o Sindacato nazionale di categoria, ad eccezione
della Federazione pensionati. 5. Verificandosi le ipotesi di cui sopra, i dirigenti sindacali decadono
dall'incarico e vengono sostituiti da nuovi responsabili che debbono essere
eletti con un procedimento congressuale salvo quanto previsto dal comma
successivo. 6. Nel caso in cui la situazione di incompatibilità si verifichi entro due
anni dalla celebrazione dell’ultimo congresso, i dirigenti sindacali
decaduti vengono sostituiti, entro tre mesi dal verificarsi della situazione
di incompatibilità, secondo l’articolazione interessata, da Segretari
Responsabili eletti dal Consiglio Direttivo della Unione territoriale o
dalla Giunta della Federazione o Sindacato nazionale di categoria. 7. Nel caso di inerzia da parte degli organi competenti della Federazione o
Sindacato nazionale di categoria, o della Unione Territoriale o Regionale,
la Segreteria Confederale è autorizzata a porre in essere tutte le
iniziative per l’applicazione della norma statutaria. 8. Il raggiungimento del settantacinquesimo anno di età costituisce causa di
decadenza da qualsiasi carica ricoperta negli organi confederali di cui al
successivo articolo 11, nonché da qualsiasi carica ricoperta negli organi
degli Enti, Associazioni ed Istituti di diretta emanazione confederale. 9. La Segreteria Confederale, per ragioni di carattere organizzativo, su
proposta del Segretario Generale, può disporre con apposita delibera deroghe
alla norma di cui al primo comma del presente articolo, esclusivamente per
quanto riguarda la cumulabilità delle cariche di Segretario responsabile di
Unione Territoriale e di Segretario responsabile di Unione Regionale.
Art.
7 - Attività contrattuale. 1. Le articolazioni organizzative, di cui al Titolo VI del presente Statuto,
sono tenute ad informare tempestivamente la Segreteria Confederale, e le
altre articolazioni eventualmente interessate, in ordine all'andamento della
contrattazione di accordi collettivi. 2. Le decisioni relative ad istituti contrattuali di interesse comune a
lavoratori inquadrati in diverse strutture di categoria o a problemi
previdenziali ed assistenziali di ordine generale debbono essere sottoposte
preventivamente alla Segreteria Confederale.
Art.
8 – Sciopero. 1. Lo sciopero generale nazionale viene deciso dalla Segreteria Confederale,
ovvero dalle segreterie delle Unioni Territoriali o Regionali quando si
tratti di sciopero regionale o territoriale. 2. Lo sciopero dei lavoratori
di singole categorie viene deciso dagli organi direttivi delle
corrispondenti strutture, in relazione agli interessi dei lavoratori che le
medesime raggruppano. Art. 9 -Congressi ed assisi nazionali. 1. Il Congresso confederale e quelli delle strutture territoriali e di
categoria sono convocati in via ordinaria ogni quattro anni e
straordinariamente su deliberazione dei competenti organi come individuati
dal presente Statuto. 2. Per lo svolgimento dei congressi si applicano le norme del Regolamento
Elettorale emanato dalla Segreteria Confederale di cui al successivo art.
16, 3 comma, lettera c.
TITOLO III
Organizzazione Art. 10 - Organizzazione unitaria ed articolazione organizzativa.
1. La articolazione organizzativa della UGL, in ogni sua componente,
confederale, territoriale e di categoria è costantemente finalizzata a
realizzare la più attiva partecipazione degli iscritti e dei lavoratori alle
attività sindacali ed alla determinazione della politica sindacale. 2. La UGL si articola nelle seguenti strutture: a) le Unioni del lavoro
territoriali; b) le Unioni del lavoro Regionali; c) le Federazioni e/o
Sindacati nazionali di categoria. 3. I segretari responsabili delle strutture di cui al comma precedente
assumono la rappresentanza legale delle stesse, nell’ambito dell’autonomia
amministrativa e finanziaria a loro delegata dalle norme del presente
Statuto. 4. Oltre a quanto previsto dal presente Statuto, ulteriori norme relative
alle articolazioni strutturali di cui al comma precedente, alla loro
organizzazione e funzionamento; alla composizione ed ai compiti degli organi
statutari, nonché alle loro modalità di elezione, possono essere disposte
tramite uno o più Regolamenti emanati dal Comitato Confederale su proposta
della Segreteria Confederale.
Art.
11 - Organi della Confederazione.
Gli organi della Confederazione sono: a) il Congresso confederale;
b) il Consiglio Nazionale; c) il Segretario Generale; d) il Presidente; e) la Segreteria Confederale; f) il Comitato Confederale; g) il Collegio dei Revisori dei Conti;
h) il Collegio dei Probiviri.
Art.
12 - Congresso Confederale.
1. Il Congresso Confederale è il massimo organo deliberante della UGL. 2. Determina gli orientamenti di politica generale e valuta l'azione svolta
dagli organi direttivi centrali. 3. Viene convocato ordinariamente ogni quattro anni, su deliberazione del
Consiglio Nazionale. In via straordinaria. viene convocato su richiesta dei
2/3 dei componenti del Consiglio stesso. 4. Il numero dei delegati è fissato dalla Segreteria Confederale tenendo
conto dello sviluppo conseguito dalla Confederazione. 5. I delegati al congresso vengono eletti in pari numero dalle strutture
territoriali e da quelle di categoria, in rapporto e ragione degli associati
rispettivamente raggruppati nelle stesse. 6. Sono compiti del Congresso confederale: a) definire gli orientamenti
fondamentali della UGL ai quali ogni singola articolazione è vincolata; b)
eleggere il Segretario Generale; c) eleggere il Presidente; d) eleggere il
Consiglio Nazionale; e) eleggere il Collegio dei probiviri; f) eleggere il
Collegio dei revisori dei conti. 7. Al Congresso compete deliberare sulla modifica dello Statuto confederale
a maggioranza qualificata dei 2/3 dei delegati presenti. 8. Il Congresso delibera sull'ordine dei propri lavori.
Art.
13 - Consiglio Nazionale della UGL. 1. Il Consiglio Nazionale è il massimo organo deliberante dell'UGL tra un
Congresso e l'altro. 2. Ad esso è affidato il compito di impostare le iniziative di portata
generale; di verificare il complesso dell'attività sindacale; di provvedere
alla convocazione ordinaria e straordinaria del Congresso confederale. 3. Unitamente al Segretario Generale ed alla Segreteria Confederale risponde
dell'attuazione degli orientamenti determinati dal Congresso. 4. I Presidenti degli Enti, degli Istituti e delle Associazioni promosse
dalla Confederazione, e comunque i legali rappresentanti degli stessi
comunque denominati, possono essere invitati a partecipare ai lavori del
Consiglio Nazionale della UGL. 5. Fra un congresso e l'altro delibera, a maggioranza qualificata dei 2/3
dei componenti, sulle modifiche urgenti dello Statuto proposte dalla
Segreteria Confederale. 6. Il Consiglio Nazionale dell'UGL è eletto dal Congresso nel numero di 220
componenti. 7. Il Consiglio Nazionale può effettuare cooptazioni per supplire alle
vacanze dei propri componenti eletti che si verificassero tra un Congresso e
l’altro. 8. Per motivi di particolare importanza ai fini dell'attività confederale
può cooptare, in aggiunta al numero dei membri elettivi, altri lavoratori
associati fino ad un massimo di 50. 9. L'eventuale revoca o decadenza dall’incarico che aveva determinato la
cooptazione comporta per l’associato automaticamente la immediata decadenza
da componente del Consiglio Nazionale. 10. Il Consiglio Nazionale delibera,
inoltre, le sostituzioni di componenti, dimissionari, revocati o decaduti,
della Segreteria Confederale, del Comitato Confederale, del Collegio
Confederale dei Probiviri, del Collegio dei Revisori dei Conti. 11. Tutte le cooptazioni o sostituzioni, in qualsiasi modo motivate,
avvengono su iniziativa e proposta del Segretario Generale. 12. Il Consiglio Nazionale si doterà di un regolamento atto a garantirne il
corretto funzionamento. 13. Il Consiglio Nazionale si riunisce, di norma ogni semestre, secondo le
modalità previste dallo Statuto e dal proprio regolamento, e, in via
straordinaria, ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta dai 2/3 dei
componenti. 14. Le riunioni del Consiglio Nazionale sono valide con la presenza della
maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni del Consiglio Nazionale sono
assunte a maggioranza semplice dei votanti, ad eccezione dei casi per i
quali è prevista, dallo Statuto, la maggioranza qualificata. 15. Oltre a quelli indicati dal presente Statuto, sono compiti precipui del
Consiglio Nazionale: a) approvare il rendiconto economico-finanziario
confederale annuale; b) approvare, su proposta del Segretario Generale, il
regolamento operativo del Collegio Confederale dei Probiviri e le norme
procedurali di giurisdizione interna. 16. Nel caso di decadenza o dimissioni del Segretario generale, il Consiglio
Nazionale, con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi componenti,
provvede alla elezione nel suo seno del nuovo Segretario Generale,
deliberando contemporaneamente, e nella stessa seduta, la convocazione del
Congresso straordinario confederale da tenersi entro sei mesi dalla data
della deliberazione stessa. 17. I Presidenti, e comunque i legali rappresentanti degli Enti, degli
Istituti , delle Associazioni promosse dalla Confederazione possono essere
invitati a partecipare ai lavori del Consiglio Nazionale.
Art.
14 - Il Segretario Generale.
1. Il Segretario Generale promuove ed indirizza le iniziative
politico-sindacali, coordina le attività organizzative e dirige la gestione
del patrimonio confederale secondo gli orientamenti del Congresso, le
deliberazioni del Consiglio Nazionale, e degli altri organi collegiali
previsti dallo Statuto . 2. Ha la rappresentanza legale dell’UGL Confederale di fronte a terzi e in
giudizio in tutte le materie. Assume impegni in nome e per conto della UGL
Confederale nell'ambito delle decisioni adottate dalla Segreteria
Confederale, dal Comitato Confederale e degli altri organi collegiali
previsti dallo Statuto. Ha la rappresentanza generale della Confederazione
nelle Assemblee dei soci delle Associazioni, Enti, società di persone o di
capitali, alle quali l’UGL Confederale partecipa o nelle quali detiene quote
e/o azioni. 3. È facoltà del Segretario Generale nominare suoi delegati per la
conclusione di particolari negozi giuridici. 4. Convoca e presiede, determinandone l’ordine del giorno, la Segreteria
Confederale ed il Comitato Confederale 5. Istituisce i Dipartimenti, i Coordinamenti e gli Uffici confederali,
determinandone l’ordinamento, i compiti e l’ambito delle attività delegate,
sentita la Segreteria Confederale, nomina i responsabili degli stessi e
provvede all’assunzione del personale necessario. 6. È facoltà del Segretario Generale sottoporre all’approvazione della
Segreteria Confederale i regolamenti interni, anche attuativi dello Statuto. 7. Viene eletto dal Congresso confederale, nel primo scrutinio a maggioranza
assoluta dei voti validi e successivamente a maggioranza relativa. 8. Con scadenza almeno biennale si presenta al Consiglio Nazionale,
unitamente alla Segreteria Confederale per la relazione di medio termine
sull’attività svolta e sul programma di attività per il biennio successivo.
Su tale relazione il Consiglio Nazionale esprime il proprio voto. 9. Dura in carica sino al successivo Congresso, salvo che il Consiglio
Nazionale ne deliberi la revoca e/o decadenza con il voto favorevole dei 2/3
dei componenti.
Art.
15 - Il Presidente.
1. Il Presidente rappresenta l’unità dell’UGL allo scopo di garantire
l’osservanza dei principi finalistici e gli obiettivi individuati dal
Congresso. 2. Viene eletto dal Congresso nel primo scrutinio a maggioranza assoluta dei
voti validi e successivamente a maggioranza relativa dei voti validi. 3. Il Presidente presiede il Consiglio Nazionale, provvedendo alla sua
convocazione d’intesa con il Segretario Generale. 4. Al Presidente è affidata la responsabilità delle attività editoriali
della Confederazione che cura in linea con gli indirizzi e gli orientamenti
del Congresso confederale, della Segreteria Confederale e degli altri organi
collegiali previsti dallo Statuto. 5. È componente del Comitato Confederale e partecipa alle riunioni della
Segreteria Confederale. 6. Dura in carica fino al successivo Congresso, salvo che il Consiglio
Nazionale ne deliberi la revoca e/o la decadenza con il voto favorevole dei
2/3 dei componenti.
Art.
16 - Segreteria Confederale.
1. La Segreteria Confederale esercita funzioni collegiali esecutive degli
orientamenti del Congresso e delle deliberazioni del Consiglio Nazionale e
del Comitato Confederale, di fronte ai quali risponde unitamente al
Segretario Generale. 2. Viene nominata dal Segretario Generale con il quale collabora nella
determinazione e nell'attuazione delle iniziative confederali, e riceve il
voto di fiducia da parte del Consiglio Nazionale. 3. Le funzioni esecutive della Segreteria Confederale sono le seguenti: a)
emanare norme per il tesseramento ed i contributi sindacali, il loro importo
e le modalità di distribuzione; b) predisporre il rendiconto
economico-finanziario annuale confederale da sottoporre all'approvazione del
Consiglio Nazionale; c) emanare il regolamento elettorale per il Congresso
Confederale e per quello delle strutture territoriali e di categoria; d)
predisporre aggiornamenti e modifiche urgenti dello Statuto, da sottoporre
all'approvazione del Consiglio Nazionale nel periodo che intercorre tra un
Congresso e l'altro; e) deliberare la costituzione o la istituzione,
approvare lo statuto e nominare gli organi, dell’Istituto di assistenza e
patrocinio, oltre che di qualsiasi altro Ente, Istituto, Associazione, o
Centro Studi, di diretta emanazione confederale; f) deliberare la
costituzione e la istituzione, anche in concorso ed associazione con altri
soggetti, di qualsiasi altro Ente, Istituto, Associazione, Consorzio o
Sodalizio, funzionale al raggiungimento degli scopi confederali e/o la
partecipazione della UGL ai medesimi in qualità di socio e/o associato; g)
nomina, su proposta del Segretario generale, i Segretari regionali; h)
deliberare su ogni altra materia la cui competenza le viene espressamente
attribuita dallo Statuto. 4. Si riunisce, di norma, una volta alla settimana ed è convocata dal
Segretario Generale che la presiede e ne determina l’ordine del giorno.
Delibera a maggioranza dei presenti e le decisioni collegiali sono valide
quando sia presente la maggioranza dei componenti. A parità dei voti decide
il voto del Segretario Generale. 5. La Segreteria Confederale, quale organo giurisdizionale, è competente
altresì a decidere in prima istanza sulle violazioni dello Statuto o sui
fatti e comportamenti, raffiguranti ipotesi di carattere disciplinare, che
siano lesivi dell'unità e del buon nome dell'UGL o che ledano l'onore e la
rispettabilità dei dirigenti confederali, dei Responsabili delle Unioni
Territoriali e Regionali, dei Responsabili delle Federazioni o Sindacati
nazionali di categoria e dei componenti gli organi confederali. 6. Il Segretario Generale ha facoltà di proporre al Consiglio Nazionale con
apposita mozione la decadenza o la sostituzione anche di singoli componenti
la Segreteria Confederale. 7. La Segreteria Confederale rimane in carica per un biennio, i componenti
della stessa possono essere rinominati.
Art.
17 - Comitato Confederale.
1. Il Comitato confederale è l’organo che, d’intesa con il Segretario
Generale, ha il compito di definire i piani programmatici di sviluppo e di
delineare le concrete iniziative politiche e sindacali finalizzate alla
realizzazione degli obiettivi individuati dal Congresso Confederale e dal
Consiglio Nazionale. 2. Il Comitato confederale: a) delibera sull’inquadramento dei lavoratori
alle competenti Federazioni nazionali di categoria e conseguentemente sulla
assegnazione a queste di comparti produttivi e/o merceologici ricadenti in
uno o più Contratti Collettivi; b) delibera sulla incorporazione, la
costituzione, la scissione e la ristrutturazione delle Unioni territoriali
del lavoro e delle Federazioni Nazionali di categoria; c) decide sui
conflitti di attribuzione e di competenza di qualsiasi natura, oltre che su
quelli aventi materia politico-sindacale o contrattuale, insorte tra le
diverse strutture orizzontali e verticali della confederazione; d) delibera,
su proposta del Segretario Generale, la nomina di reggenti delle strutture
neocostituite; e) delibera l’approvazione degli accordi di seconda
affiliazione e quelli di carattere elettorale (in materia di rappresentanze
sindacali in qualsiasi modo denominate); f) decide con delibera motivata, su
proposta della Segreteria Confederale, anche ai sensi del successivo art.
23, quarto comma, lo scioglimento degli organi delle Unioni Territoriali o
Regionali e delle Federazioni o Sindacati Nazionali di categoria qualora
questi assumano posizioni e comportamenti, anche in materia di politiche
sindacali e contrattuali, che siano in contrasto con i principi e le norme
fondamentali dello Statuto e dei previsti regolamenti anche di carattere
amministrativo, o degli indirizzi e delle deliberazioni degli Organi
statutari della UGL. Il Comitato confederale elegge, quindi, su proposta del
Segretario Generale, un commissario con tutti i poteri dell'organismo
disciolto che dovrà ristabilire le condizioni di una positiva direzione
dello stesso. In difetto il commissario dovrà proporre al Comitato
Confederale la convocazione del Congresso straordinario della struttura
interessata, da celebrarsi entro sei mesi. Qualora le posizioni ed i
comportamenti assunti riguardino solo la figura del Responsabile della
Unione Territoriale o Regionale o della Federazione di categoria, il
Comitato Confederale può decidere di mantenere in carica gli altri organismi
eletti e di procedere solo alla nomina del nuovo Commissario che provvederà
entro e non oltre sei mesi ad attivare le procedure previste per la elezione
del nuovo Segretario responsabile. g) deliberare su ogni altra materia la
cui competenza gli viene espressamente attribuita dallo Statuto. 3. Il Comitato Confederale, su proposta ed iniziativa della Segreteria
Confederale, può convocare Assemblee nazionali, territoriali, categoriali
con funzioni di indirizzo politico ed organizzativo (Conferenze
organizzative, di programma, dei quadri e delegati ecc.) fissandone i
criteri e le modalità di composizione e di svolgimento. 4. Il Comitato Confederale è composto dal Segretario Generale, dal
Presidente Confederale, dai componenti la Segreteria Confederale; dai
Presidenti degli Enti di diretta emanazione confederale, dal legale
rappresentante e/o amministratore (fatta eccezione per i semplici componenti
di Consigli di amministrazione e/o di gestione senza deleghe operative)
delle società di capitali le cui quote od azioni siano possedute, per un
valore dei diritti di voto superiore al 50%, direttamente dalla
Confederazione, dal dirigente responsabile apicale (comunque denominato)
delle Associazioni collaterali costituite dalla confederazione o che in ogni
caso con essa abbiano accordi associativi o patti di affiliazione anche
secondari, e da non più di ulteriori 45 componenti. Quest’ultimi 45
componenti rimangono in carica per un biennio, possono essere confermati
dopo ciascuna scadenza e sono così determinati: a) fino a 30 componenti
eletti dal Consiglio Nazionale, su proposta del Segretario Generale, tra i
rappresentanti delle strutture territoriali e regionali e tra i
rappresentanti delle strutture di categoria; b) fino a 15 componenti eletti
dal Consiglio Nazionale, su proposta del Segretario Generale, in relazione a
particolari esigenze organizzative di carattere confederale. 5. Il Comitato Confederale si riunisce di norma ogni mese ed è convocato dal
Segretario Generale che lo presiede e ne determina l’ordine del giorno. 6. Delibera a maggioranza dei presenti e le decisioni collegiali sono valide
quando sia presente la maggioranza dei componenti. A parità di voti decide
il voto del Segretario Generale. 7. Il Segretario Generale ha facoltà di proporre al Consiglio Nazionale con
apposita mozione la decadenza o la sostituzione anche di singoli componenti
il Comitato Confederale.
TITOLO IV
Patrimonio ed Organi di controllo Art. 18 – Autonomia finanziaria e contributi sindacali. 1. L’autonomia finanziaria dell'UGL è fondata sulla contribuzione
volontaria, che si esplica sostanzialmente con la sottoscrizione da parte
degli iscritti della delega per la trattenuta delle quote sindacali sulla
retribuzione, con il tesseramento e la libera contribuzione. 2. Qualsiasi contribuzione versata dai lavoratori, risulta vincolata alla
apposita regolamentazione sul finanziamento e sui riparti delle quote
sindacali. 3. La distribuzione delle risorse finanziarie da parte della Confederazione
deve essere effettuata in modo sistematico. Un apposito Regolamento,
deliberato dalla Segreteria Confederale, determinerà le modalità di
ripartizione delle stesse.
Art.
19 - Autonomia amministrativa e responsabilità.
1. I Segretari responsabili delle Unioni del Lavoro territoriali, delle
Unioni Regionali e delle Federazioni o Sindacati nazionali di categoria ai
vari livelli rappresentano legalmente le rispettive strutture assumendo le
obbligazioni necessarie per il corretto e normale funzionamento delle
medesime e lo svolgimento delle funzioni e dei compiti a loro spettanti
sulla base di apposite delibere dei propri organi. 2. Le Unioni del Lavoro territoriali, le Unioni Regionali e le Federazioni o
Sindacati di categoria ai vari livelli, gli Enti e Istituti confederali,
sono amministrativamente autonome, pertanto, strutture diverse non
rispondono delle obbligazioni assunte da qualsiasi altra. 3. Le strutture territoriali e di categoria gestiscono autonomamente le
quote di riparto dei contributi sindacali e le altre entrate e beni loro
pervenuti, a tal fine hanno l’obbligo di predisporre ed approvare un
rendiconto economico-finanziario annuale e tenere una adeguata contabilità
amministrativa adeguatamente documentata e tecnicamente corretta. 4. Gli organi confederali e la UGL confederale rispondono di fronte a terzi
soltanto degli impegni che il Segretario Generale ha assunto direttamente in
nome e per conto della UGL. 5. Gli organi delle strutture territoriali o di categoria rispondono
collegialmente di fronte a terzi soltanto degli impegni che il rispettivo
segretario responsabile ha assunto direttamente in nome e per conto delle
stesse. 6. Le eventuali verifiche sulla regolarità di gestione nei confronti di
strutture territoriali e di categoria non comportano assunzione di
corresponsabilità da parte dell’organo esecutivo di grado superiore che le
ha predisposte. 7. È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della UGL, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. 8. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non è, in alcun
caso, rivalutabile.
Art.
20 - Collegio dei Revisori dei Conti. 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, nell’articolazione strutturale di
competenza, accompagna con una propria relazione il rendiconto
economico-finanziario annuale; controlla l'andamento amministrativo e
verifica la regolarità delle scritture e dei documenti contabili. 2. Il Collegio dei Revisori dei Conti confederale è composto da cinque
membri effettivi e da cinque supplenti, quello delle strutture territoriali
e di categoria da tre membri effettivi e due supplenti. 3. I presidenti dei Collegi vengono eletti fra i membri effettivi nella
prima riunione. I membri effettivi decaduti o dimissionari vengono
sostituiti dai supplenti. 4. Il numero dei membri supplenti viene reintegrato, rispettivamente alla
articolazione interessata, con apposita delibera dal Consiglio Nazionale,
dal Consiglio Direttivo della Unione territoriale o dalla Giunta della
Federazione Nazionale. 5. Nessun associato può essere membro di più collegi dei revisori dei conti.
I membri dei collegi dei revisori dei conti non possono rivestire altre
cariche nella medesima articolazione organizzativa.
TITOLO V
Giurisdizione interna. Art. 21 - Collegio dei Probiviri.
1. Gli organi di giurisdizione interna della UGL sono: a) Segreteria
Confederale; b) Collegio Confederale dei Probiviri; c) Collegio dei
probiviri della Unione Territoriale; d) Collegio dei Probiviri della
Federazione Nazionale. 2. Agli organi di giurisdizione interna compete di svolgere accertamenti sui
fatti denunciati, raffiguranti ipotesi di carattere disciplinare, che siano
lesivi dell’unità e del buon nome dell’UGL o che ledano l’onore e la
rispettabilità dei dirigenti degli organi confederali, delle Unioni
Territoriali e Regionale e delle Federazioni Nazionali di categoria; di
irrogare sanzioni disciplinari. 3. I collegi dei probiviri delle Unioni Territoriali e delle Federazioni
Nazionali sono organi di giurisdizione di prima istanza, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 16, quinto comma, e dall’art. 23, secondo comma, del
presente Statuto. 4. Il Collegio Confederale dei probiviri è competente a giudicare, in
seconda ed ultima istanza, rispetto ai ricorsi avverso le decisioni di
qualsiasi altro organo di giurisdizione. 5. Il Collegio dei Probiviri confederale è composto da cinque membri
effettivi e da tre supplenti; quello delle strutture territoriali e di
categoria da tre membri effettivi e due supplenti. 6. I Presidenti dei Collegi vengono eletti tra i membri effettivi nella
prima riunione. I membri effettivi decaduti o dimissionari vengono
sostituiti dai supplenti. 7. Il numero dei membri supplenti viene reintegrato con apposita delibera,
rispettivamente alla articolazione interessata, dal Consiglio Nazionale, dal
Consiglio Direttivo della Unione territoriale o dalla Giunta della
Federazione Nazionale. 8. Il Collegio dei Probiviri confederale è competente a giudicare, in
seconda ed ultima istanza rispetto alle decisioni di qualsiasi altro organo
di giurisdizione interna dell’UGL. 9. I membri dei collegi dei probiviri non possono rivestire altre cariche
nella medesima articolazione organizzativa di appartenenza. Nessun associato
può essere membro di più organi di giurisdizione. 10. Tutti i componenti il Collegio sono vincolati al massimo di riservatezza
sia nelle fasi preliminari o dibattimentali del procedimento che ad indagine
conclusa, ad eccezione, e successivamente alla loro approvazione, al solo
contenuto delle delibere stesse. 11. È fatto obbligo ai componenti del Collegio, prima della formale
costituzione del Collegio abilitato a decidere, rendere note circostanze o
fatti che possano costituire, anche in modo marginale od incidentale, un
interesse personale nei procedimenti in esame. 12. Il Collegio dei Probiviri confederale può proporre all’approvazione del
Consiglio Nazionale, modifiche alle norme procedurali di giurisdizione
interna.
Art.
22 - Sanzioni disciplinari.
1. Gli organi di giurisdizione interna possono irrogare o confermare le
seguenti sanzioni: a) censura con diffida; b) sospensione dall'attività
sindacale da tre a dodici mesi con decadenza da ogni carica; c) espulsione
dalla UGL. 2. La sanzione della sospensione dall'attività sindacale non consente la
eventuale rielezione nelle cariche rivestite o in altre prima che siano
trascorsi sei mesi dalla fine della sospensione. 3. La sanzione dell'espulsione non consente che l'eventuale nuova domanda di
associazione possa essere ricevuta prima di diciotto mesi, dalla Segreteria
Confederale.
Art.
23 - Provvedimenti cautelari.
1. Per fatti di particolare gravità può essere deliberata, per il solo tempo
necessario alla procedura di accertamento ed al giudizio, la sospensione
cautelare ed urgente da ogni carica e dall'attività sindacale, dei dirigenti
sindacali di qualsiasi livello, qualora questi assumano posizioni e
comportamenti, anche in materia di politiche sindacali e contrattuali, che
siano in contrasto con i principi e le norme fondamentali dello Statuto e
dei previsti regolamenti anche di carattere amministrativo, degli indirizzi
e delle deliberazioni degli Organi statutari confederali, o siano gravemente
lesivi per l’immagine della UGL, demandando contestualmente all’organo di
giurisdizione competente le conseguenti decisioni da assumersi entro il
termine di dieci giorni. 2. Tali provvedimenti vengono adottati: a) dal Segretario responsabile delle
Unioni Territoriali o Regionali e delle Federazioni o Sindacati nazionali di
categoria nei confronti dei propri dirigenti; b) dalla Segreteria
Confederale, nei confronti di segretari responsabili delle Unioni
Territoriali e Regionali; di segretari responsabili delle strutture
nazionali di categoria e dei componenti gli organi confederali. 3. La sospensione cautelare dalla carica di Segretario Responsabile di
Unioni Territoriale o Regionale, e dei Segretari Responsabili nazionali di
categoria, comporta la nomina, da parte della Segreteria Confederale, di un
reggente temporaneo con la conseguente temporanea sospensione degli organi
direttivi ed esecutivi della struttura interessata. 4. Nelle fattispecie di cui al comma precedente la Segreteria Confederale
trasmette gli atti e la istruttoria relativa al Comitato confederale per le
decisioni di sua competenza. 5. I provvedimenti debbono essere motivati e comunicati per iscritto a mezzo
di raccomandata a.r. presso il domicilio risultante dagli archivi anagrafici
ed in ogni caso tramite affissione presso l’Unione Territoriale di
competenza. 6. Di tutti i provvedimenti, assunti ai sensi del secondo comma, lettera a)
del presente articolo, deve essere data immediata e contestuale
comunicazione alla Segreteria Generale.
TITOLO VI
Articolazioni organizzative. Art.24 – Unione Territoriale del Lavoro.
1. L’UGL individua nelle Unioni Territoriali del Lavoro lo strumento più
idoneo per concretizzare il necessario decentramento della responsabilità di
proposta ed iniziativa sindacale. A tal fine possono costituire delegazioni
Comunali e/o zonali. 2. Le Unioni territoriali, nel quadro delle direttive ed il coordinamento
Confederale, hanno il compito di rappresentanza, di elaborazione e di
iniziativa sindacale nel territorio di competenza, curando le vertenze sulle
materie di interesse generale e di settore a livello territoriale e
promuovendo lo sviluppo delle relazioni sindacali e di programma con le
istituzioni locali. 3. Sono organi della Unione territoriale: a) il Congresso territoriale; b)
il Consiglio Direttivo territoriale; c) il Segretario responsabile
territoriale; d) la Segreteria territoriale; e) il Collegio territoriale dei
revisori dei conti; f) il Collegio territoriale dei probiviri. 4. Il Congresso territoriale è l’organo che delibera gli indirizzi
programmatici per l’attuazione dei compiti statutari; elegge il Segretario
responsabile territoriale, il Consiglio Direttivo territoriale ed i Collegi
territoriali. 5. Il Segretario responsabile territoriale rappresenta l’unità politica ed
organizzativa della UGL nel territorio di competenza; promuove e dirige le
attività dell’Unione territoriale secondo gli orientamenti del Congresso
confederale, le decisioni del Consiglio Direttivo e le disposizioni degli
organi confederali. 6. Il Consiglio Direttivo dell’Unione territoriale è composto da un minimo
di sedici componenti. 7. I componenti eletti del Consiglio Direttivo, per qualsiasi motivo
decaduti, possono essere sostituiti, dal medesimo organo, per mezzo di
cooptazione di altri associati. 8. La Segreteria territoriale è eletta, su proposta del Segretario
Responsabile, dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. 9. La segreteria territoriale coadiuva il segretario responsabile nella
determinazione e nella direzione delle iniziative sindacali da assumere per
l’espletamento dei compiti attribuiti nella conduzione della Unione;
l’attuazione degli indirizzi congressuali e l’applicazione delle
disposizioni confederali. 10. Il Segretario ed il Consiglio Direttivo rispondono collegialmente
esclusivamente degli impegni assunti nei confronti di terzi dal Segretario
in nome e per conto della struttura da loro diretta.
Art. 25 - Unioni Regionali.
1. L’Unione Regionale realizza l’unità politica e organizzativa delle
strutture territoriali e di categoria che operano nel territorio di
competenza. 2. In particolare ha il compito di: a) rappresentanza e di coordinamento
nell’attività di contrattazione e di partenariato con le istituzioni e
controparti datoriali sulle politiche regionali e contrattuali; b) gestione,
con il coinvolgimento delle UTL e delle categorie, delle iniziative per lo
sviluppo del territorio, delle politiche di settore e della contrattazione
negoziale; c) svolgere attività di studio e informazione sui problemi
sindacali sociali ed economici che più direttamente interessano i lavoratori
della Regione; d) promuovere e coordinare iniziative nell’ambito regionale
per accrescere le adesioni all’UGL; e) esercitare tutte le altre
attribuzioni volta per volta eventualmente conferitele dagli organi
confederali. 3. Le sedi delle Unioni Regionali dovranno essere fissate nel capoluogo
della regione, salvo eccezioni espressamente autorizzate dalla Segreteria
Confederale. 4. Il Segretario regionale, entro 15 giorni dalla nomina, propone per
l’approvazione della Segreteria confederale, una Giunta della Unione
regionale che dovrà essere composta da minimo 6 membri, tenuto conto della
necessità di rappresentanza delle categorie e dei territori.
Art.
26 – Federazioni e Sindacati nazionali di categoria. 1. Le Federazioni e i Sindacati raggruppano gli associati all’UGL secondo
l’inquadramento e con le modalità stabilite, per quanto di rispettiva
competenza, dal Comitato Confederale e dalla Segreteria Confederale. 2. Possono articolarsi, nel rispetto delle direttive e delle specifiche
deliberazioni della Segreteria Confederale e del Comitato Confederale in
Sindacati nazionali di categoria. 3. Nell’ambito delle direttive e del coordinamento Confederale è di
pertinenza delle Federazioni e dei Sindacati nazionali di categoria
l’esercizio e la conduzione del mandato negoziale a livello nazionale,
territoriale ed aziendale. 4. Sono organi delle Federazioni e Sindacati di categoria Nazionali: a) il
Congresso; b) la Giunta federale; c) il Consiglio federale; d) il Segretario
responsabile; e) la Segreteria federale; f) Il Collegio federale dei
revisori dei conti; g) il Collegio federale dei probiviri. 5. Il Congresso è l’organo che delibera gli indirizzi programmatici per
l’attuazione dei compiti statutari; elegge il Segretario responsabile, il
Consiglio federale, la Giunta federale ed i Collegi. 6. Il Segretario responsabile promuove e dirige le attività della struttura
di categoria secondo gli orientamenti del Congresso confederale, le
decisioni della Giunta federale e le disposizioni degli organi confederali. 7. La Giunta federale è composta da un minimo di 9componenti.
8. I componenti eletti della Giunta federale, per qualsiasi motivo decaduti,
possono essere sostituiti dal medesimo organo per mezzo di cooptazione di
altri associati. 9. Il Consiglio federale è composto da un minimo di 26 componenti.
10. La Segreteria federale è eletta, su proposta del Segretario
Responsabile, dalla Giunta federale tra i suoi componenti. 11. La segreteria della struttura di categoria coadiuva il segretario
responsabile nella determinazione e nella direzione delle iniziative
sindacali da promuovere per l’espletamento dei compiti attribuitigli nella
conduzione della stessa e l’attuazione degli indirizzi congressuali e delle
disposizioni degli organi confederali. 12. Il Segretario e la Giunta rispondono collegialmente esclusivamente degli
impegni assunti nei confronti di terzi dal Segretario in nome e per conto
della struttura da loro diretta. 13. Le sedi delle Federazioni nazionali di categoria dovranno essere
fissate, in linea di massima, in Roma, salvo eccezioni autorizzate dalla
Segreteria Confederale dell’UGL.
Art.
27 - Coordinamenti tematici. 1. L’UGL promuove l’istituzione e la crescita di Coordinamenti tematici
aventi la finalità di sviluppare tematiche di interesse sociale comuni ai
componenti delle aggregazioni stesse. 2. L’UGL promuove altresì articolazioni organizzative finalizzate alla
tutela di soggetti le cui attività non sono riconducibili a quelle già
previste dal presente Statuto.
Art.28 - Scioglimento.
1. Lo scioglimento della Confederazione deve essere deliberato
esclusivamente dal Congresso Confederale con il voto favorevole dei 3/4 dei
delegati eletti. 2. In tal caso, il Congresso confederale delibera contestualmente la
destinazione e l’impiego del patrimonio della Confederazione prevedendo la
sua devoluzione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di
pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all'articolo 3,
comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge. |